- On 13/05/2019 10:20:42
Le regole: conservazione immagini Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante della Privacy. Le regole: sistemi integrati Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini - separazione logica immagini). La società di vigilanza viene nominata responsabile del trattamento dati. Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. Le regole: sistemi inteligenti Per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante. Es. Può essere ammessa per l’accesso del personale ad aree a rischio ma non per verificare la presenza di personale in servizio Le regole: sicurezza urbana I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze. Le regole: condomini Per controllare le aree comuni, devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della Privacy e dal Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi: • segnalare le telecamere con appositi cartelli; • le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato (24- 48ore) anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni va fatta richiesta al Garante. Le regole: ospedali e luoghi di cura No alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. Le regole: scuole Telecamere ammesse in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola. Le regole: Luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme dello Statuto dei lavoratori e della protezione dati. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro, può essere predisposta solo (art.4 Legge 300/1970): • a fini organizzativi e produttivi • per la sicurezza del lavoro • per la tutela del patrimonio aziendale Autorizzazioni all’installazione le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme dello Statuto dei lavoratori e della protezione dati. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro, può essere predisposta solo (art.4 Legge 300/1970): • a fini organizzativi e produttivi • per la sicurezza del lavoro • per la tutela del patrimonio aziendale